Il bello del trust è che pone assai pochi vincoli per chi lo vuole costruire offrendo un’enorme platea di obiettivi che si vogliano raggiungere: è sufficiente che non esistano nella legge altri strumenti che lo facciano già.
Significa che, in estrema sintesi, una volta che si decida di conferire in un trust determinati beni e si provveda a scrivere le istruzioni con cui vadano amministrati, sono libero di perseguire con questi beni e con le regole da me volute tutti gli obiettivi leciti che desidero.
E’ per questo motivo che non si contano in generale le possibili configurazioni di trust che si possono porre in essere e quelle ancora da “inventare”:
…e tanti altri tipi di Trust ancora, tutti diversi ed ognuno con il suo obiettivo, che in diritto indica la “causa” del contratto.
Nello schema base il trust prevede la figura di un Disponente, cioè colui che apporta i beni e ne detta le regole per la gestione, nominando nel contempo l’amministratore, chiamato trustee.
Di solito vengono indicati coloro i quali saranno i Beneficiari, cioè i destinatari dei beni in trust al momento della morte del Disponente.
Inoltre è prevista anche la figura, non sempre obbligatoria, ma spesso necessaria se non indispensabile, del guardiano, ovverosia chi controlla l’operato del trustee.
In questo schema semplificato, il trust di scopo si distingue per il fatto che i beni conferiti non sono affatto destinati a dei beneficiari individuati (che nella maggior parte dei casi sono gli eredi), ma sono solamente destinati a raggiungere determinate finalità.
Ad esempio nel diritto inglese, che prevede espressamente il trust di scopo, la finalità deve essere charitable quale:
assistenza ai poveri, progresso delle arti, della cultura, delle scienze, dell’istruzione, dello sport dilettantistico, sviluppo della religione e della salute, promozione dei diritti umani o degli animali, ecc…
In altri ordinamenti stranieri le finalità non sono solo charitable e pertanto accanto alle attività benefiche altre possono esserne previste prive di tale requisito.
Vediamo di farcene un’idea attraverso una carrellata di possibili trust di scopo.
Un caso affatto raro è rappresentato dal trust costituito da chi non ha eredi e vuole destinare, secondo le sue desiderate, il proprio patrimonio ad altri usi, patrimonio che altrimenti dopo la sua morte andrebbe per legge allo Stato.
Di recente abbiamo assistito ad un trust costituito con l’obiettivo da parte di privati per la costruzione di opere pubbliche (un padiglione di un ospedale).
Nel mese di Agosto 2016 siamo stati tutti coinvolti nella sofferenza di chi ha perso i propri cari a causa del terremoto nelle Marche.
Una soluzione alternativa ad altre di altrettanto valide e consolidate (si pensi per tutte alle Associazioni di volontariato o alle Fondazioni) potrebbe essere la costituzione di un trust, in questo caso trust di scopo, totalmente agevolato fiscalmente, in cui tutti, in qualità di apportatori, potrebbero destinare il proprio contributo a uno o più gestori di fiducia, (trustee) sotto il controllo di uno o più guardiani, a garanzia del rigoroso rispetto di ben determinate regole.
Le regole vengono scritte e decise da chi istituisce il trust di scopo per il raggiungimento degli obiettivi, magari particolari, quali l’assistenza a determinate categorie e affidando libertà e flessibilità di gestione al trustee che solo a queste istruzioni dovrà conformarsi e non al volere di una assemblea di associati come accade per le associazioni.
Si stanno moltiplicando i casi di trust di tifosi (a partire dal primo costituito solo qualche anno fa) per sostenere finanziariamente la propria squadra di calcio e assicurarsi un posto in Consiglio di Amministrazione dove poter contare ed esprimere le proprie idee.
All’estero da tempo si vedono trust costituiti per la cura degli amati animali domestici dopo la propria morte. Questo caso meglio di altri forse aiuta ad illustrare meglio il meccanismo del trust e il motivo per cui lo si preferisce rispetto ad una semplice disposizione nel contesto del proprio testamento.
In questa si destina semplicemente una cifra, magari direttamente al canile che dovrà prendersi cura del proprio cane. Ben diversa è invece la situazione in cui una persona dispone in trust la stessa cifra e impartisce in atto istruzioni particolareggiate ad un Trustee (se necessario dietro compenso purché puntualmente le esegua), spesso sotto il controllo di un guardiano.
Un trust di scopo che ho avuto modo di proporre ad una Banca di Credito Cooperativo prevede il suo utilizzo in alternativa all’ipoteca quando questa eroghi al proprio cliente un mutuo per l’acquisto di un immobile.
Molto più usato di recente è cd trust liquidatorio.
Ma come si può notare stiamo entrando in un ambito tecnico e certamente più complicato anche da raccontare.
A dimostrazione della libertà di azione che ci viene concessa quando si utilizza il trust come riportato in premessa, espongo allora un caso concreto della mia vita professionale certamente più comprensibile.